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Diisocianati: Prossima scadenza Agosto 2023

20 Luglio 2023by marketing@ilpa.it0

DIISOCIANATI: PROSSIMA SCADENZA AGOSTO 2023!


Dati la diffusione e il grande utilizzo di prodotti contenenti diisocianati nel nostro settore, riteniamo opportuno ricordare che entro il 24 agosto 2023 gli utilizzatori di tali prodotti devono aver frequentato un corso di formazione specifico in funzione della tipologia di attività.

Con questo approfondimento vediamo quali sono gli obblighi di formazione e su chi ricadono.

OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 IN MATERIA DI FORMAZIONE

Il Regolamento (UE) 2020/1149 ha per prima cosa posto delle restrizioni, a partire dal 24 febbraio 2022, sulla messa in commercio di diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali.

Il 24/08/2023 è la data ultima per poter utilizzare e manipolare tutti i prodotti che contengono una concentrazione diisocianato monomero superiore allo 0,1% (regolamento (UE) 2020/1149)

Il Regolamento ha previsto poi che gli “utilizzatori industriali e professionali”, che continueranno ad usare i diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per scopi industriali e professionali, seguano adeguata formazione entro il 24 agosto 2023.

Ricordiamo che gli utilizzatori industriali e professionali sono definiti dal Regolamento (UE) 2020/1149 e sono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o di miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

FORMAZIONE SULL’USO DEI DIISOCIANATI

Entro il 24 agosto 2023, quindi, tutti gli utilizzatori industriali e professionali, devono aver completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per poter continuare a manipolarli.

La formazione deve tenere conto della specificità dei prodotti utilizzati, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione e il docente deve essere un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve accertarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato la formazione con esito positivo.

Anche i fornitori di diisocianati, sempre per quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/1149, devono accertarsi che il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

La formazione è strutturata su tre livelli e affronta argomenti via via più ampi ed approfonditi con l’aumentare della complessità dell’attività lavorativa svolta:

Formazione base: è rivolta ai lavoratori che, in vario modo, utilizzano i diisocianati (per usi industriali e professionali) in concentrazione superiore allo 0,1%.

Formazione intermedia: è rivolta a coloro che effettuano manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); effettuano applicazioni a spruzzo in cabina ventilata, applicazione con rullo, applicazione con pennello, applicazione per immersione o colata; effettuano trattamenti meccanici di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; effettuano pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione.

Formazione avanzata: è rivolta a coloro che effettuano manipolazione di articoli non completamente reagiti; applicazioni per fonderie; manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (>45°C); applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale e applicazione a spruzzo ad alta pressione; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione.

DURATA E PERIODICITÀ DELLA FORMAZIONE

Il Regolamento (UE) 2020/1149 ha indicato che la formazione deve essere rinnovata con periodicità quinquennale ma non specifica invece la durata dei corsi sui diisocianati.

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